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Money Transfer Antiriciclaggio

Money Transfer Antiriciclaggio

In questi ultimi anni nell’ambito delle proprie funzioni istituzionali di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) ha intensificato i propri controlli nei confronti dei money transfer attraverso l’analisi dei flussi finanziari, l’approfondimento delle operazioni sospette e le attività di ispezione antiriciclaggio in loco riscontrando una generale e diffusa irregolarità con condotte preordinate ad evitare volontariamente l’applicazione della normativa money transfer antiriciclaggio italiana.

Il servizio di money transfer, infatti, grazie alla sua immediata accessibilità e alla capillare rete di distribuzione, si presta facilmente ad operazioni di trasferimento verso paesi esteri di flussi finanziari derivanti da attività illecite per finalità di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

Nel loro ultimo rapporto antiriciclaggio, GAFI e Fondo Monetario Internazionale hanno esplicitamente dichiarato che l’Italia è un paese ad alto rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo per quanto riguarda il trasferimento di denaro attraverso servizi di money transfer, in quanto le organizzazioni criminali internazionali (soprattutto nigeriane e cinesi) utilizzano convenzionalmente nel nostro paese questo strumento per frazionare artificiosamente ingenti somme di denaro provenienti da specifici reati quali il narcotraffico, il traffico d’armi e la prostituzione.

CHI SONO I MONEY TRANSFER?

Con il termine “money transfer” o “rimessa di denaro” si intende tecnicamente il servizio di trasferimento di denaro effettuato senza l’utilizzo di conti di pagamento o bancari.

In particolare l’art. 1, comma 1, lett. n) del d.lgs. 11/2010 definisce la “rimessa di denaro” come un servizio di pagamento che non richiede l’apertura di un conto di pagamento, in quanto pagatore e beneficiario possono avvalersi di un prestatore di servizi di pagamento (money transfer), il cui unico scopo è quello di trasferire un ammontare di denaro tra le parti, anche per il tramite di un altro prestatore di servizi di pagamento.

Controlli Antiriciclaggio Money TransferCon il termine “money transfer” si intende, quindi, comunemente il prestatore di servizi di pagamento che svolge un’operazione di rimessa di denaro per conto di soggetti terzi.

L’attività di rimessa di denaro può essere svolta in Italia solo da intermediari finanziari autorizzati dalla Banca d’Italia e iscritti in appositi albi ai sensi del D.lgs. 385/1993, quali gli istituti di pagamento, gli istituti di moneta elettronica; banche, poste italiane e alcune autorità pubbliche.

L’attività di rimessa di denaro può, inoltre, essere svolta legalmente in Italia da “money transfer comunitari” ovvero prestatori di servizi di pagamento con sede in altri Stati Europei, che operano in Italia in regime di libertà di stabilimento con una succursale italiana o che svolgono la propria attività in regime di libera prestazione di servizi senza alcuna succursale italiana.

I money transfer comunitari possono iniziare ad operare in Italia solo dopo che l’Autorità di Vigilanza dello Stato in cui hanno ottenuto l’autorizzazione, abbia comunicato alla Banca d’Italia la loro intenzione di avviare un’attività di rimessa di denaro anche in Italia.

Per lo svolgimento del servizio di rimessa di pagamento i money transfer si possono avvalere di una rete distributiva di agenti.

Nel caso di money transfer italiani, tutti gli agenti devono essere iscritti nell’elenco tenuto dall’Organismo degli Agenti e dei Mediatori (OAM) e possedere specifici requisiti, in particolare di onorabilità e professionalità.

Nel caso di money transfer comunitari, gli agenti devono essere iscritti nel registro del Paese in cui il money transfer ha ottenuto l'autorizzazione e i nominativi degli agenti, con data di inizio e di termine delle attività, deve essere comunicata dal money transfer comunitario all’OAM.

I money transfer comunitari che intendano avvalersi di una rete di agenti in Italia devono obbligatoriamente costituire un “punto di contatto centrale”, che si occupi della gestione dei flussi informativi con l’OAM e le autorità di vigilanza.

GLI OBBLIGHI DEI MONEY TRANSFER ANTIRICICLAGGIO

I money transfer italiani e le succursali dei money transfer comunitari rientrano pienamente tra i destinatari degli obblighi antiriciclaggio italiani e, pertanto, sono tenuti obbligatoriamente a rispettare tutti i seguenti adempimenti:

  • adeguata verifica della clientela
  • valutazione e gestione del rischio di riciclaggio
  • creazione del fascicolo cliente
  • conservazione della documentazione antiriciclaggio
  • archivio unico informatico
  • trasmissione dati aggregati
  • segnalazione di operazioni sospette
  • comunicazione di violazioni della limitazione del contante
  • adozione di procedure di controllo interno
  • formazione antiriciclaggio

I money transfer comunitari, che operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi, non sono soggetti alla normativa money transfer antiriciclaggio italiana, ma alla normativa antiriciclaggio del Paese Europeo dal quale hanno ottenuto l’autorizzazione.

Agenti italiani e agenti comunitari che operano in Italia, sono, invece, tutti obbligati a rispettare gli adempimenti antiriciclaggio previsti dal D.lgs. 231/07.

I CONTROLLI SUI MONEY TRANSFER ANTIRICICLAGGIO

I money transfer italiani e le succursali dei money transfer comunitari sono soggetti ai controlli antiriciclaggio money transfer della Banca d’Italia.

I money transfer comunitari sono soggetti ai controlli antiriciclaggio money transfer dell’Autorità di Vigilanza che ha rilasciato loro l’autorizzazione.

Sia gli agenti italiani sia gli agenti comunitari, sono, invece, tutti soggetti ai controlli antiriciclaggio money transfer della Guardia di Finanza.

Tutti i controlli money transfer antiriciclaggio relativi agli obblighi di segnalazione di operazioni sospette sono deputati alla UIF.

Nel corso del 2015, la UIF ha svolto molteplici accertamenti ispettivi volti a verificare il rispetto degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette da parte dei money transfer.

A seguito dei controlli antiriciclaggio money transfer sono state rilevate le seguenti criticità:

  • irregolarità diffuse nella gestione degli adempimenti antiriciclaggio money transfer
  • carenze negli assetti organizzativi
  • mancanza di un idoneo monitoraggio della rete di agenti
  • presidi di controllo delle operazioni frazionate non operativi o inefficaci
  • procedure di adeguata verifica della clientela inidonee
  • mancata verifica dei documenti di identità e dei codici fiscali
  • mancata identificazione dei titolari effettivi
  • accessi abusivi alle piattaforme web di gestione degli ordini o utilizzo non autorizzato di credenziali di autenticazione rilasciate ad agenti
  • coinvolgimento diretto di agenti in operazioni di trasferimento di somme frazionate intestate a persone ignare, inesistenti o a prestanome
  • carenti presidi di prevenzione del finanziamento del terrorismo e mancato utilizzo delle liste antiterrorismo

A seguito dei controlli antiriciclaggio money transfer, la UIF ha avviato procedimenti sanzionatori per gli aspetti di propria competenza, ha informato delle irregolarità rilevate le Procure della Repubblica per l’esercizio delle opportune azioni penali, ha trasmesso le notizie alla Vigilanza della Banca d’Italia, all’OAM, alle Autorità di Vigilanza Estere e al Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza per ulteriori attività di indagine nei confronti dei money transfer e degli agenti coinvolti.

Dr. Eric Falzone – AML Advisor – Partner EUCS

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