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Persone Politicamente Esposte (PPE)

Persone Politicamente Esposte

Il D.lgs. 231/07, in recepimento della Terza Direttiva Antiriciclaggio, definisce "Persone Politicamente Esposte (PPE)” le persone fisiche residenti in altri Stati Comunitari o in Stati Extracomunitari, che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami familiari o d’affari.

Con il termine “importanti cariche pubbliche” la legge antiriciclaggio intende includere, nella definizione di persone politicamente esposte (PPE), esclusivamente le posizioni politiche di vertice (quali ad esempio capi di stato, ministri, parlamentari, membri di organi di direzione di imprese possedute dallo Stato) escludendo di fatto i funzionari di livelli medio e inferiore.

A tal proposito si evidenza, che il Parlamento Europeo, emanando la terza direttiva antiriciclaggio, ha deciso volontariamente di escludere dalla definizione di persone politicamente esposte (PPE) le persone fisiche residenti nello Stato di applicazione della normativa antiriciclaggio, con la conseguente impossibilità di considerare al momento i soggetti politici italiani quali persone politicamente esposte ai fini antiriciclaggio.

A tale discutibile scelta, pone fine la Quarta Direttiva Antiriciclaggio (Direttiva UE 2015/849), che ampliando la definizione di persone politicamente esposte, va ad includere anche le persone fisiche che ricoprono o che hanno ricoperto importanti cariche pubbliche nello Stato di applicazione della normativa antiriciclaggio.

Le persone politicamente esposte (PPE), hanno una notevole rilevanza in ambito antiriciclaggio in quanto sono considerate soggetti che possono più facilmente essere coinvolti in attività con un maggior rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo; basti pensare ai quotidiani fatti di cronaca che vedono coinvolti esponenti politici in attività di gestione di fondi illeciti derivanti da reati quali corruzione, concussione e peculato.

Per tali motivi, i destinatari della normativa antiriciclaggio hanno l'obbligo di verificare sempre la presenza di clienti, esecutori e titolari effettivi nelle Liste PEP e nel caso in cui siano presenti persone politicamente esposte di adottare misure rafforzate di adeguata verifica della clientela, tra le quali l’accertamento dell’origine del patrimonio e dei fondi impiegati e un controllo continuo e costante sulle operazioni poste in essere da tali soggetti.

Qualora non siano in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica rafforzata della clientela, i destinatari della normativa antiriciclaggio non potranno accettare o portare a termine incarichi professionali, né eseguire operazioni o prestazioni e dovranno valutare se effettuare una Segnalazione alla UIF.

Dr. Eric Falzone – Law Compliance Advisor – Partner EUCS

Dr. Matteo Angi – Law Compliance Advisor – Consulente EUCS