Notizie

Quarta Direttiva Antiriciclaggio: Obblighi Antiriciclaggio Professionisti

Quarta Direttiva Antiriciclaggio

La Quarta Direttiva Antiriciclaggio (Direttiva 2015/849/CE) è stata approvata dal Parlamento Europeo e dal Consiglio dell'Unione Europea il 20 Maggio 2015 e ha come obiettivo il rafforzamento delle misure di sicurezza volte ad impedire che il sistema finanziario europeo sia utilizzato per finalità di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

I flussi di denaro illecito possono, infatti, minare l'integrità, la stabilità e la reputazione del settore finanziario e costituire una seria una minaccia per la stabilità e credibilità del mercato europeo e per lo sviluppo dei mercati internazionali.

Rispetto alla Terza Direttiva Antiriciclaggio, la IV Direttiva introduce ulteriori misure di coordinamento tra gli Stati Europei e incoraggia un maggior utilizzo della cooperazione internazionale per combattere il fenomeno del riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.

Con la IV Direttiva viene, inoltre, sancita definitivamente la natura criminosa dei reati fiscali e tributari (quali l’evasione delle imposte dirette e indirette e l’elusione fiscale) e la loro rilevanza ai fini antiriciclaggio in qualità di reati presupposti.

A tal fine il Parlamento Europeo suggerisce agli Stati Membri una maggiore armonizzazione delle definizioni normative nazionali di reati fiscali e incoraggia l’utilizzo degli strumenti dello scambio di informazioni e dell’assistenza reciproca antiriciclaggio tra le Unità di Informazione Finanziaria dell'Unione Europea (Financial Information Units — FIU).

In questo contesto, la quarta direttiva antiriciclaggio sottolinea l’importanza della collaborazione attiva del professionista (Commercialista, Consulente del Lavoro, Avvocato e Notaio) alla lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo nel caso in cui parteci ad operazioni di natura finanziaria o societaria o presti servizi di consulenza fiscale e tributaria.

Il professionista è, infatti, esenti dagli obblighi di segnalazione antiriciclaggio e può opporre il segreto professionale solo per le informazioni ricevute dal cliente nel corso dell'esame della posizione giuridica o prima, durante o dopo l’instaurazione di un procedimento giudiziario purché non abbia in alcun modo partecipato alle attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, né abbia agevolato o occultato con la propria consulenza attività di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo o sia potuto venire a conoscenza che la consulenza era stata richiesta dal cliente a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

La quarta direttiva antiriciclaggio pone fortemente l’accento sulla necessità, che i professionisti svolgano una corretta adeguata verifica identificando e verificando per ogni cliente l’effettiva identità del titolare effettivo, al fine di evitare che soggetti criminali occultino la propria identità facendosi scudo con complesse strutture societarie.

Nel caso di soggetti giuridici che possiedono altri soggetti giuridici, il professionista, nello svolgimento delle attività di adeguata verifica, deve, pertanto, essere in grado di identificare la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, esercitano sulla persona giuridica un controllo diretto (es: tramite la titolarità di quote o azioni) o indiretto (es: accordi tra gli azionisti, influenza dominante o nomina dell'alta dirigenza).

Nel caso in cui risulti impossibile identificare la persona fisica che in ultima istanza possiede o controlla un soggetto giuridico, i professionisti possono considerare i dirigenti di alto livello quale titolare effettivo, purché siano in grado di dimostrare e documentare di aver esperito tutti i tentativi possibili, ed economicamente sostenibili, per cercare di identificare il reale titolare effettivo e non abbiamo motivo di sospettare che siano state tentate o compiute dal cliente attività di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo.

Per la corretta identificazione del titolare effettivo è, quindi, necessario che le informazioni sul titolare effettivo siano accurate e aggiornate.

Per tale motivo la IV Direttiva impone agli Stati Membri di istituire un registro antiriciclaggio centrale su base nazionale nel quale registrare, tenere aggiornati e conservare i dati societari e le informazioni sul titolare effettivo al fine di agevolare le autorità competenti, le FIU e i soggetti obbligati a rispettare la normativa antiriciclaggio (intermediari finanziari, professionisti, revisori e altri soggetti) nello svolgimento delle rispettive attività di adeguata verifica della clientela.

Al fine di rafforzare l’attuazione dei presidi antiriciclaggio da parte dei soggetti obbligati, la quarta direttiva antiriciclaggio impone agli Stati Membri di inasprire le sanzioni amministrative e penali nazionali nei casi di gravi, reiterate o sistematiche violazioni degli obblighi di adeguata verifica della clientela, di conservazione dei documenti, di segnalazione operazioni sospette e di controllo antiriciclaggio.

La quarta direttiva antiriciclaggio, infine, prevede che le nuove sanzioni antiriciclaggio debbano essere effettive, dissuasive e proporzionate alla dimensione, al fatturato e alla natura delle attività e delle prestazioni professionali poste in essere dal soggetto obbligato.

Dr. Eric Falzone

Law Compliance Advisor – Partner EUCS