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Ricorso Garante Privacy

Ricorso Garante Privacy EUCS

Il Codice Privacy prevede che l'interessato, per far valere i propri diritti in materia di protezione dei dati personali, possa adire all'Autorità Giudiziaria o presentare un ricorso al Garante Privacy.

Le due possibilità sono alternative e preclusive; pertanto è necessario che l'interessato presti particolare attenzione alla modalità che intende adottare per esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.lgs. 196/03 in quanto una volta presentato un ricorso al Garante Privacy non è più possibile adire all'Autorità Giudiziaria e viceversa.

Salvi casi particolari, il ricorso al Garante Privacy può essere proposto solo dopo che l'interessato abbia presentato una specifica e preventiva istanza di riscontro al titolare del trattamento e siano decorsi quindici giorni (prolungabili fino a trenta giorni in caso di richieste di particolare complessità) dal suo ricevimento.

Il ricorso deve essere rivolto al Garante Privacy e deve contenere almeno le seguenti informazioni:

  • estremi identificativi dell'interessato o dell'eventuale procuratore speciale;
  • estremi identificativi del titolare del trattamento e, ove conosciuto, del responsabile del trattamento designato per il riscontro all’interessato;
  • data dell'istanza presentata al titolare del trattamento o pregiudizio imminente ed irreparabile che permette di prescindere dall'invio di tale istanza;
  • elementi posti a fondamento della domanda con descrizione delle violazioni privacy riscontrate;
  • tipo di provvedimento richiesto al Garante Privacy;
  • domicilio eletto ai fini del procedimento;
  • recapiti per l’invio di comunicazioni mediante PEC, posta elettronica, telefono o fax.

Il ricorso al Garante Privacy deve, poi, essere sottoscritto dall'interessato (o da un procuratore speciale da questi appositamente designato) e deve riportare in allegato i seguenti documenti:

  • copia dell'istanza inviata al titolare del trattamento;
  • eventuale copia della procura in caso di nomina di un procuratore speciale
  • distinta del versamento dei diritti di segreteria.

Il ricorso al Garante Privacy è validamente proposto solo se trasmesso per via telematica dopo averlo firmato digitalmente o se inviato per posta utilizzando una raccomandata A/R.

Il ricorso al Garante Privacy è inammissibile se proviene da un soggetto non legittimato o se non è stato redatto e trasmesso correttamente.

Entro tre giorni dalla sua ricezione, il ricorso è comunicato dall'Ufficio del Garante Privacy al Titolare del Trattamento.

Il Titolare del Trattamento ha a disposizione dieci giorni dal suo ricevimento per aderire spontaneamente alle richieste dell'interessato e in tal caso il Garante Privacy dichiara non luogo a provvedere.

Se il Titolare del Trattamento non aderisce spontaneamente, il Garante Privacy procede con il procedimento e ha facoltà di richiedere di sentire il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e l'interessato, di invitare a presentare memorie o documenti e di disporre, anche d'ufficio, l'espletamento di una o più perizie.

Nel procedimento, il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento possono essere assistiti da un procuratore speciale, da un consulente o da altra persona di fiducia.

In caso di violazione privacy di particolare gravità, il Garante Privacy può disporre in via provvisoria il blocco in tutto o in parte del trattamento dei dati personali o l'immediata sospensione di una o più specifiche operazioni del trattamento.

Al termine del procedimento se il Garante Privacy, ritiene il ricorso fondato, ordina al titolare del trattamento, con decisione motivata, la cessazione del comportamento illegittimo, indicando le misure necessarie a tutela dei diritti dell'interessato e assegnando un termine perentorio per la loro adozione. La mancata pronuncia sul ricorso da parte del Garante Privacy entro sessanta giorni dalla sua ricezione equivale a rigetto.

Con il provvedimento sul ricorso, il Garante Privacy determina l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti al ricorso definendone le modalità di ripartizione e liquidazione tra le parti.

Il provvedimento adottato dal Garante Privacy è comunicato entro dieci giorni all'interessato e al titolare del trattamento presso il domicilio eletto.

Il titolare del trattamento e l'interessato possono proporre opposizione al ricorso privacy adendo all'Autorità Giudiziaria, ma in tal caso l'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento.

In caso di mancata opposizione, il provvedimento del Garante Privacy costituisce titolo esecutivo ai sensi degli articoli 474 e 475 del codice di procedura civile.

 

Dr. Eric Falzone - Law Compliance Advisor - Partner EUCS

Avv. Marcello Baldo - Law Compliance Advisor - Consulente EUCS