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Le Reali Sanzioni Antiriciclaggio per gli Organismi di Autoregolamentazione

Sanzioni Antiriciclaggio Organismi di Autoregolamentazione

In data 08 Settembre 2017, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha pubblicato, con Protocollo numero 0008874, l’Informativa n. 39-2017, denominata “Normativa Antiriciclaggio e Ruolo degli Ordini Professionali alla luce del D.lgs. 231/2017 (come modificato dal D.lgs. 25 Maggio 2017 n. 90)”.

In tale informativa, il CNDCEC fornisce un elenco riepilogativo dei nuovi adempimenti previsti per gli Organismi di Autoregolamentazione dal D.lgs. 231/07, così come modificato dal D.lgs. 90/2017, ed esprime il proprio parere interpretativo in merito al sistema sanzionatorio a carico degli Organismi di Autoregolamentazione.

Secondo l’interpretazione del CNDCEC, l’unica sanzione erogabile a carico degli Ordini Professionali e ai Consiglieri degli Ordini sarebbe la sanzione amministrativa da € 5.000 a € 50.000 prevista dall’articolo 60 del D.lgs. 231/07 per l’inosservanza degli obblighi informativi nei riguardi dell'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) e degli Ispettori del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF).

Tale interpretazione non è pienamente condivisibile, in quanto non tiene conto degli obblighi in materia di segnalazione di operazioni sospette (SOS) in capo agli Organismi di Autoregolamentazione, previsti dall’articolo 11 comma 4 del D.lgs. 231/07.

Gli Organismi di Autoregolamentazione, infatti, hanno l’obbligo di ricevere le segnalazioni di operazioni sospette da parte dei propri iscritti, per il successivo inoltro alla UIF.

Nel caso di ricezione di una SOS, pertanto, i Consiglieri degli Ordini Professionali sono tenuti a rispettare il divieto di comunicazione previsto dall’art. 39 comma 1 del D.lgs. 231/07, che li obbliga a non divulgare dati o informazioni relativi ad una segnalazione di operazione sospetta o a indagini o approfondimenti in corso in materia di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

La violazione di tale divieto, può comportare per i Consiglieri dell’Ordine Professionale una sanzione penale di arresto da sei mesi a un anno e di ammenda da € 5.000 a € 30.000.

Per quanto riguarda, invece, l’inosservanza delle disposizioni relative all'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette imputabili ad un omesso inoltro alla UIF della SOS da parte dell’Organismo di Autoregolamentazione, tralasciando i casi di omissione volontaria di natura dolosa, la norma non è chiara sul tipo di responsabilità imputabile ai Consiglieri dell’Ordine Professionale.

Tenuto conto che ai sensi dell’art. 37 comma 2 del D.lgs. 231/07, gli Organismi di Autoregolamentazione hanno l’obbligo di trasmettere alla UIF, senza ritardo, integralmente e senza il nominativo del segnalante, la segnalazione di operazione sospetta ricevuta da parte dei propri iscritti, l’interpretazione più plausibile è l’applicabilità anche in tal caso della sanzione amministrativa da € 5.000 a € 50.000 prevista dall’articolo 60 del D.lgs. 231/07 per l’inosservanza degli obblighi di trasmissione della SOS all'Unità di Informazione Finanziaria (UIF).

Infine, essendo i Consiglieri dell’Ordine Professionale tenuti ad adottare tutte le misure di sicurezza privacy idonee ad assicurare la riservatezza dell'identità delle persone che effettuano la segnalazione, in caso di comunicazione o di divulgazione non autorizzata del nominativo del segnalante, l’Organismo di Autoregolamentazione può essere soggetto ad una sanzione amministrativa fino a € 20.000.000 per violazione delle disposizioni previste in materia di protezione dei dati personali dal nuovo Regolamento Europeo Privacy UE/679/2016.

 

Dr. Eric Falzone - AML & Privacy Advisor – Partner EUCS

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