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Il Titolare Effettivo nelle Società di Persone

Titolare Effettivo Società di Persone

Ai chiarimenti antiriciclaggio del MEF servono chiarimenti…

Sul sito web istituzionale del MEF nella sezione “FAQ - Prevenzione dei Reati Finanziari”, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha tentato di dare una spiegazione alla seguente domanda in merito alla corretta modalità di identificazione del Titolare Effettivo nelle società di persone:

  • "Per l’individuazione del titolare effettivo di società di persone possono essere utilizzati i criteri di cui all’articolo 20 del d.lgs. 21 novembre 2007, n.231, come modificato dal d.lgs. 25 maggio 2017, n.90, relativo alle sole società di capitale?"

La risposta del MEF, di seguito riportata, non risulta chiara e presenta un’interpretazione giuridica errata in merito all’istituto delle società di persone, che di fatto ha ingenerato non pochi dubbi e perplessità sulle corrette modalità di adeguata verifica del titolare effettivo nelle società di persone.

  • L’articolo 20 è una norma specifica introdotta dal legislatore per dare soluzione ai dubbi sollevati nella pratica in merito alla identificazione del titolare effettivo di un soggetto di diritto giuridicamente e patrimonialmente distinto dalle persone fisiche che agiscono tramite esso. Il problema non si pone evidentemente per le società di persone, laddove vi è una sovrapposizione sostanziale e giuridica della proprietà legale ed effettiva, attesa l’imputabilità degli effetti degli atti, posti in essere attraverso il veicolo societario, in capo al legale rappresentante. Per le società di persone e, più in generale, per i soggetti privi di personalità giuridica, in sostanza, il cliente è una persona fisica rispetto a cui, eventualmente, potrebbe porsi un problema di interposizione fittizia, la cui individuazione, impossibile da ricostruire attraverso criteri legali, dovrebbe emergere dal corretto adempimento degli obblighi di adeguata verifica del cliente. Si rammenta inoltre che il decreto ha introdotto l’estensione delle misure di adeguata verifica anche all’esecutore (cfr. articolo 1, comma 2, lettera p) e articolo 18, comma 1, lettera a)) rispetto a cui i soggetti obbligati sono tenuti a riscontrare l’ampiezza del potere di rappresentanza, in forza del quale egli opera in nome e per conto del cliente.”

E’, pertanto, necessario fare chiarezza sull’istituto giuridico delle società di persone e sulle corrette modalità di identificazione del titolare effettivo in caso di società di persone.

Ai sensi dell’art. 1.2.pp del D.lgs. 231/07, così come modificato dal D.lgs. 90/17, per titolare effettivo si intende “la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita”.

L’art. 20 del D.lgs. 231/07, così come modificato dal D.lgs. 90/17, definisce, poi, i criteri per la determinazione del titolare effettivo in clienti diversi dalle persone fisiche.

Tenuto conto che la società di persone (S.s. - società semplice, S.n.c. - società in nome collettivo e S.a.s – società in accomandita semplice):

  • non è una persona fisica, ma un istituto giuridico tramite il quale due o più persone con un contratto di società conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di una attività economica allo scopo di dividerne gli utili (art. 2247 C.C.).
  • non ha personalità giuridica, ma gode di un’autonomia patrimoniale

nel corso dell’applicazione degli obblighi antiriciclaggio di adeguata verifica della clientela, va necessariamente identificato come cliente la società di persone.

Eliminato il dubbio relativo a chi è il cliente, per l’identificazione del titolare effettivo nelle società di persone, a questo punto, è sufficiente applicare i criteri previsti dall’art. 20 del D.lgs. 231/07 per i clienti diversi dalle persone fisiche.

Per questi casi il comma 1) dell’art. 20 del D.lgs. 231/07, specifica che “il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo”.

Pertanto, nel caso di società di persone andranno identificati come titolari effettivi tutte le persone fisiche a cui risulta attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente o il relativo controllo.

Per l’identificazione del titolare effettivo nelle società di persone, invece, non possono essere mai utilizzati i criteri previsti dall’art. 20 comma 2) in quanto riservati esclusivamente alle società di capitali.

Si rammenta, infine, che in caso di non corretta osservanza degli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo e di omessa o parziale conservazione dei dati e delle informazioni relative alla titolarità effettiva delle società di persone sono previste sanzioni amministrative pecuniarie da € 2.000 fino a € 100.000 per il trasgressore.

 

Dr. Eric Falzone – AML Advisor – Partner EUCS

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