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Il Contratto a Distanza sottoscritto con Firma OTP

Contratto a Distanza con FEA OTP

Ai sensi dell’art. 1321 del Codice Civile il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

L’art 45 del D.lgs. 206-2005 prevede che il contratto possa essere:

  • negoziato nei locali commerciali del venditore: ovvero concluso con la presenza fisica e simultanea del cliente nei locali commerciali del venditore;
  • negoziato fuori dei locali commerciali: ovvero concluso con la presenza fisica e simultanea del cliente in un luogo diverso dai locali commerciali del venditore oppure concluso con mezzi di comunicazione a distanza immediatamente dopo che il cliente è stato avvicinato personalmente e singolarmente dal venditore in un luogo diverso dai locali del venditore;
  • negoziato a distanza (contratto a distanza) ovvero concluso senza la presenza fisica e simultanea del cliente e del venditore mediante l'uso esclusivo di uno o più mezzi di comunicazione a distanza.

Un contratto a distanza può essere concluso con mezzi di comunicazione tradizionali (quali: posta, telefono…) o avvalendosi di servizi della società dell’informazione (quali: internet, e-mail, sms, chat...).

Un contratto a distanza concluso mediante l’utilizzo di mezzi di comunicazione elettronica si definisce anche contratto telematico.

L’art. 1341 del Codice Civile stabilisce che le condizioni generali di contratto predisposte dal venditore sono efficaci e valide, solo se sono state conosciute e specificamente approvate per iscritto dal cliente al momento della conclusione del contratto.

Nel caso dei contratti a distanza, inoltre, l’art. 51 del D.lgs. 206-2005 impone al venditore di fornire al cliente le informazioni relative alle condizioni generali di contratto in un supporto durevole cartaceo o digitale.

Pertanto, qualora il venditore voglia concludere un contratto a distanza o un contratto telematico, il cliente risulterà effettivamente vincolato alle clausole contrattuali solamente dopo aver accettato l'offerta e aver firmato le condizioni generali di contratto per iscritto.

Considerato che nel caso dei contratti a distanza tutto il processo commerciale e di vendita è immateriale e avviene mediante l’utilizzo di strumenti di comunicazione a distanza senza la presenza fisica del cliente, il mezzo più idoneo per sottoscrivere le condizioni generali di contratto è utilizzare una firma elettronica avanzata (FEA).

La firma elettronica avanzata (FEA), rispetto alla firma elettronica qualificata o alla firma digitale, è molto più semplice, rapida ed efficace in quanto non richiede l’acquisto da parte del cliente di costosi certificati digitali o di sofisticati strumenti di firma digitale.

Inoltre, ai sensi dell’art. 20 del D.lgs. 82-2005 un documento informatico contente le condizioni generali di contratto sottoscritto con firma elettronica avanzata (FEA) soddisfa il requisito della forma scritta e fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni di chi l'ha sottoscritta.

Tra le varie tipologie di firma elettronica avanzata (FEA), la più idonea per sottoscrivere contratti a distanza è la firma elettronica avanzata basata su tecnologia “One Time Password” (FEA OTP o Firma OTP).

La FEA OTP permette al cliente di firmare un contratto a distanza semplicemente inserendo on-line un codice identificativo ricevuto tramite messaggio SMS sul proprio numero di telefono cellulare.

Per concludere un contratto a distanza con firma otp, però, è necessario che il venditore utilizzi una piattaforma web di contrattualistica a distanza, che rispetti i seguenti requisiti previsti dal Regolamento eIDAS UE/910/2014 per la firma elettronica avanzata otp (FEA OTP):

  • identificazione a distanza del firmatario
  • connessione univoca con il firmatario
  • creazione della firma elettronica mediante uno strumento che il firmatario può utilizzare sotto il proprio esclusivo controllo
  • collegamento dei dati sottoscritti in modo da consentire l’identificazione di ogni successiva modifica.

La piattaforma web di contrattualistica a distanza adottata dal venditore, per essere conforme ai requisiti di legge, deve prevedere tutti i seguenti step necessari per la sottoscrizione di un contratto a distanza con firma otp:

  • identificazione a distanza del cliente tramite identificazione biometrica
  • verifica online dell’identità del cliente tramite verifica carta identità
  • sottoscrizione del contratto telematico mediante firma otp
  • conservazione sostitutiva del contratto telematico sottoscritto

Le piattaforme web di contrattualistica a distanza sono, pertanto, un’ottima soluzione per gestire l’intero processo legale di stipula di un contratto online senza la presenza fisica del cliente, garantendo che le condizioni generali di contratto siano conosciute e accettate per iscritto dal cliente e pertanto vincolanti.

Dr. Eric Falzone – IT Legal Advisor – Partner EUCS

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