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Identificazione Titolare Effettivo: Obblighi Professionista IV Direttiva Antiriciclaggio

Identificazione Titolare Effettivo Professionista

La IV Direttiva Antiriciclaggio UE/2015/849 ha focalizzato l’attenzione sulla necessità di acquisire da parte del Professionista (Avvocato, Commercialista, Consulente del Lavoro, Notaio, Revisore Legale, Tributarista…) informazioni accurate e aggiornate sul titolare effettivo al fine di poter rintracciare criminali, che potrebbero altrimenti occultare la propria identità dietro una struttura societaria, un ente o un’associazione.

Il D.lgs. 90/2017 recependo la IV direttiva antiriciclaggio, ha modificato la definizione di titolare effettivo presente nel D.lgs. 231/07.

Alla luce delle modifiche intervenute, ai sensi dell’art. 1, comma 2 del D.lgs. 231/07, per titolare effettivo ora si intende la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, una prestazione professionale è resa o un’operazione è eseguita.

La sostanziale differenza rispetto alla definizione precedente di titolare effettivo è, che con il decreto di recepimento della quarta direttiva antiriciclaggio, la figura di titolare effettivo ora non coincide più con quella di cliente.

Questa modifica ha ricadute dirette sugli obblighi di adeguata verifica della clientela in capo ai professionisti, in quanto il cliente, quale soggetto che compie operazioni o che richiede o ottiene una prestazione professionale a seguito del conferimento di un incarico, deve essere sempre e necessariamente identificato, mentre il titolare effettivo può non essere presente e va identificato solo nel caso in cui la prestazione professionale o l'operazione venga eseguita dal cliente nell'interesse di un soggetto terzo.

Nello spirito della quarta direttiva antiriciclaggio, quindi, l’identificazione del titolare effettivo effettuata dal professionista costituisce la base e il naturale presupposto, delle attività di contrasto e di repressione del fenomeno del riciclaggio, in quanto una corretta attività di identificazione del titolare effettivo rende trasparente l’effettivo soggetto fisico nell’interesse del quale la prestazione professionale è resa evitando che vengano sfruttate strutture giuridiche intermedie come schermo per non palesarsi.

Per l’identificazione dei titolari effettivi dei clienti diversi dalle persone fisiche, il professionista deve far riferimento alle prescrizioni del nuovo articolo 20 del D.lgs. 231/07, che prevede che il titolare effettivo debba sempre coincidere con la persona fisica o le persone fisiche a cui, in ultima istanza, sia attribuibile la proprietà diretta o indiretta o il controllo della società, dell'ente o associazione.

Nel caso delle società di capitali, il professionista deve porre particolare attenzione ai seguenti parametri previsti per legge per l’identificazione del titolare effettivo tramite la verifica della proprietà diretta o indiretta:

  • costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25% capitale del cliente, detenuta da una persona fisica.
  • costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25% del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, fiduciarie o per interposta persona.

Qualora, a seguito dell'esame dell'assetto proprietario, il professionista non riesca ad individuare in maniera univoca i soggetti a cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta, l’art. 20 del D.lgs. 231/07 prevede che debba essere considerato titolare effettivo la persona o le persone fisiche a cui, in ultima istanza, può essere attribuito l’effettivo controllo della società.

Tale valutazione induttiva è guidata da diversi parametri, primo fra tutti la circostanza che un soggetto detenga la maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria, o un numero di voti sufficiente per esercitare un’influenza dominante in assemblea ordinaria; secondariamente la presenza di eventuali vincoli contrattuali tali da poter determinare una situazione di un’influenza dominante di fatto.

In ultima analisi, qualora l’applicazione dei precedenti criteri non consenta di individuare in maniera univoca uno o più titolari effettivi, il professionista dovrà identificare come titolare effettivo la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società.

Nel caso in cui, invece, il cliente sia un ente o un’associazione, il professionista dovrà sempre considerare cumulativamente titolari effettivi i seguenti soggetti:

  • i fondatori (ove in vita);
  • i beneficiari (individuati o facilmente individuabili)
  • i titolari di funzioni di direzione e amministrazione.

Al fine di non incorrere in sanzioni antiriciclaggio, il professionista è, inoltre, obbligato a conservare nel fascicolo cliente la documentazione relativa alle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del titolare effettivo.

In caso di inosservanza degli obblighi di identificazione del titolare effettivo sono previste sanzioni penali di reclusione da sei mesi a tre anni e multa da € 10.000 a € 30.000 (ove vengano utilizzati o conservati dati e informazioni falsi relativi al titolare effettivo) e sanzioni amministrative pecuniarie da € 4.000 a € 100.000 (ove non vengano acquisiti, verificati e conservati i dati identificativi dei titolari effettivi).

Dr. Eric Falzone - AML Advisor - Partner EUCS