Personale

Ai fini della normativa antiriciclaggio si definiscono "Personale" tutti i dipendenti e coloro che comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione del soggetto obbligato, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato, ivi compresi i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, nonchè i produttori diretti e i soggetti addetti all'intermediazione finanziaria.

I soggetti obbligati adottano misure proporzionate ai propri rischi, alla propria natura e alle proprie dimensioni, idonee a rendere note al proprio personale gli obblighi antiriciclaggio e privacy.

A tal fine, i soggetti obbligati garantiscono lo svolgimento di programmi permanenti di formazione, finalizzati alla corretta applicazione delle disposizioni antiriciclaggio, al riconoscimento di operazioni connesse al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo e all'adozione dei comportamenti e delle procedure da adottare.

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Definizione di Personale ai sensi dell'articolo 1) comma 2) lettera cc) e dell'articolo 16) comma 3) del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231