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Identificazione antiriciclaggio: Le non semplificazioni del D.L. 76-2020

Identificazione Antiriciclaggio Cliente

Con il Decreto-Legge n. 76 del 16 Luglio 2020 denominato “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale” così come convertito dalla Legge del 11 settembre 2020, n. 120 sono state introdotte alcune modifiche, come al solito non semplificative, al D.lgs. 231-2007 in materia di adeguata verifica della clientela.

Anche questa volta, purtroppo, come ormai siamo abituati da tempo a vedere, la “voglia matta” di semplificare non produce altro che “complicate semplificazioni che non semplificano”.

Questa volta, in particolare, il legislatore con l’intento di dimostrare la propria buona volontà nel rendere più semplici le modalità di adeguata verifica della clientela ha apportato delle modifiche al testo della legge antiriciclaggio, che non solo non semplificano le procedure di identificazione antiriciclaggio del cliente, ma che persino possono facilmente indurre in errore il personale addetto alle operazioni di adeguata verifica della clientela.

La prima modifica apportata è relativa all'articolo 1, comma 2, lettera n) del D.lgs. 231-2007, mediante la quale sono stati eliminati gli estremi del documento di identificazione dalla definizione di “dati identificativi”.

La seconda modifica apportata è relativa all'articolo 18, comma 1, lettera a) del D.lgs. 231-2007, mediante la quale è stato eliminato il “riscontro di un documento d'identità o di altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi della normativa vigente” dal contenuto generale degli obblighi di identificazione antiriciclaggio relativi all’adeguata verifica della clientela.

La terza modifica apportata è relativa all'articolo 19, comma 1, lettera b) del D.lgs. 231-2007, mediante la quale è stato aggiunto l’avverbio “solo” nell’esplicitazione delle casistiche per le quali è necessario il riscontro della veridicità dei dati identificativi contenuti nei documenti e nelle informazioni acquisiti all'atto dell'identificazione.

Ad una prima lettura, queste modifiche posso facilmente trarre in inganno anche un lettore esperto, in quanto danno l’impressione che sia stato abrogato l’obbligo di acquisire il documento di identità in sede di adeguata verifica della clientela.

Nulla di più errato!

Infatti, se si prosegue con la lettura del testo del D.lgs. 231-2007, all’articolo 19 vengono chiaramente specificate le modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela.

L’art. 19 comma 1, lettera a), infatti, chiarisce che qualora l'identificazione antiriciclaggio sia svolta in presenza del cliente o dell'esecutore, è necessaria l'acquisizione dei dati identificativi del cliente e dei titolari effettivi mediante esibizione di un documento d'identità in corso di validità o altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi della normativa vigente, del quale viene acquisita copia in formato cartaceo o elettronico.

Pertanto, la semplificazione relativa alla non necessità di dover acquisire un documento di identità in sede di adeguata verifica può essere utilizzata solamente per l’identificazione antiriciclaggio del cliente (e non anche per i titolari effettivi) e unicamente nel caso in cui il cliente venga identificato a distanza mediante una delle modalità previste dall’art. 19, comma 1, lettera a).

Nel caso in cui, invece, l’identificazione antiriciclaggio sia fatta in presenza del cliente o nel caso in cui risultino presenti dei titolari effettivi, continua ad essere obbligatoria l’acquisizione di una copia di un documento di identificazione di tutti i soggetti da identificare.

La permanenza dell’obbligo di acquisire una copia del documento utilizzato per l’identificazione antiriciclaggio, si evince, chiaramente anche dall’art. 19, comma 1, lettera b) del D.lgs. 231-2007, che impone la verifica dell'identità del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore mediante il riscontro della veridicità dei dati identificativi contenuti nei documenti e nelle informazioni acquisite all'atto dell'identificazione antiriciclaggio, anche seppur “solo laddove sussistano dubbi, incertezze o incongruenze”.

Riassumendo, quindi, l'identificazione antiriciclaggio deve sempre ancora avvenire sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente, che possono essere documenti di identità, in caso di identificazione antiriciclaggio in presenza del cliente o di identificazione antiriciclaggio dei titolari effettivi, o che possono essere altri dati o informazioni che attestino l’identità del cliente, in caso di utilizzo di metodologie di identificazione a distanza.

Pertanto, per concludere possiamo nuovamente pacificamente affermare che anche questa volta “è cambiato tutto per cambiare nulla” e che “semplicemente semplificando non sempre si semplifica”.

 

Dr. Eric Falzone – AML Compliance Advisor – Partner EUCS

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