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Proroga Regole Tecniche Antiriciclaggio Commercialisti

Regole Tecniche Antiriciclaggio Commercialisti

In data 17 Luglio 2019 il Consiglio Nazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha provveduto a comunicare mediante la pubblicazione dell’Informativa n. 68/2019 il differimento del termine di applicazione delle Regole Tecniche Antiriciclaggio emanate il 13 Gennaio 2019 con l’Informativa n. 08/2019.

La nuova scadenza per l’applicazione delle Regole Tecniche Antiriciclaggio è fissata per il 01 Gennaio 2020.

Il differimento del termine di applicazione delle Regole Tecniche Antiriciclaggio si è reso necessario a seguito del prossimo recepimento della V Direttiva Antiriciclaggio UE/2018/843 e della recente pubblicazione dell’Analisi Nazionale del Rischio di Riciclaggio e Finanziamento del Terrorismo, che hanno comportato l’esigenza di apportare alcune modifiche alle Linee Guida Antiriciclaggio e alla Documentazione Antiriciclaggio messa a disposizione degli iscritti da parte del Consiglio Nazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

A partire dal 01 Gennaio 2020 tutti i soggetti iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili avranno l’obbligo di adeguarsi alla Regole Tecniche Antiriciclaggio emesse dal CNDCEC ed in particolare di adottare nuove modalità per lo svolgimento dei seguenti adempimenti antiriciclaggio:

  • Autovalutazione Antiriciclaggio
  • Analisi del Rischio Antiriciclaggio
  • Identificazione e Verifica delle Persone Politicamente Esposte (PEP)
  • Adeguata Verifica Semplificata
  • Adeguata Verifica Rafforzata
  • Conservazione del Fascicolo Antiriciclaggio

In caso di violazione degli obblighi imposti dalle Regole Tecniche Antiriciclaggio è prevista l’erogazione, da parte della Circoscrizione dell’Ordine Professionale a cui si è iscritti, di una sanzione disciplinare, che può arrivare fino all’interdizione dell’esercizio della professione per un periodo di 5 anni.

Inoltre, nei casi più gravi di violazione degli obblighi di adeguata verifica, si può essere soggetti ad una sanzione amministrativa fino a € 150.000 e/o ad una sanzione penale di reclusione da 6 mesi a 3 anni oltre alla pubblicazione on-line per un periodo di 5 anni del decreto sanzionatorio.

 

Dr. Eric Falzone – Consulente Antiriciclaggio – Partner EUCS

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