Notizie

I Sistemi di Adeguata Verifica a Distanza contro la crisi da COVID-19

Identificazione a Distanza

In data 06 Marzo 2020, la “Gruppo d’Azione Finanziaria (GAFI) - Financial Action Task Force (FATF)”, l’organismo intergovernativo per il contrasto al riciclaggio e la prevenzione del finanziamento al terrorismo, ha emanato una nuova guida denominata “Guidance on Digital ID” con la quale promuove e regolamenta le procedure di identificazione a distanza e di adeguata verifica a distanza della clientela.

A seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, il numero delle transazioni digitali è, infatti, cresciuta vertiginosamente e si stima che, entro il 2022, più del 60% del PIL mondiale deriverà da operazioni e transazioni digitali.

Tale tendenza sarà ulteriormente accentuata dalla durata della pandemia da COVID-19, che secondo uno studio del "Center for Infectious Disease Research and Policy" dell'Università del Minnesota durerà ancora per 18-24 mesi, ovvero fino a quando il 60-70% della popolazione mondiale non avrà contratto la malattia.

In un mondo ormai quasi completamente digitalizzato, pertanto, non si possono più utilizzare gli strumenti di identificazione e di adeguata verifica tradizionali, che richiedono la presenza fisica del cliente e l’esibizione di un documento d'identità cartaceo, ma bisogna necessariamente adottare piattaforme web per l’identificazione a distanza e per l’adeguata verifica a distanza del cliente, che si basino su tecnologie di riconoscimento biometrico e di intelligenza artificiale.

Nella “Guidance on Digital ID” il GAFI-FATF chiarisce che le attività di adeguata verifica della clientela basate su tecnologie di identificazione a distanza e sistemi di identificazione digitale possono, persino, garantire livelli di sicurezza maggiori e minori rischi rispetto alle procedure tradizionali di adeguata verifica della clientela, in quanto maggiormente accurate, affidabili e indipendenti.

Le piattaforme di identificazione a distanza e di adeguata verifica a distanza, infatti, garantiscono un’identificazione digitale più semplice, economica e sicura in quanto minimizzano i punti deboli e le carenze derivanti dalle procedure tradizionali di adeguata verifica della clientela, basate su processi documentali cartacei e sistemi di verifica e controllo manuali umani.

A livello Europeo, le procedure di identificazione a distanza e di adeguata verifica a distanza basate su tecnologia di riconoscimento biometrico, sono diventate pienamente operative con l’entrata in vigore della V Direttiva Antiriciclaggio (Direttiva UE 2018-843), che modificando l’art. 13 comma 1) lettera a) della IV Direttiva Antiriciclaggio (Direttiva UE 2015-849), ne ha autorizzato ufficialmente l’utilizzo.

In Italia, invece, i sistemi di identificazione a distanza e di adeguata verifica a distanza basati su tecnologia biometrica sono stati introdotti per la prima volta dal D.lgs. 90-2017, mediante il novellato art. 19 comma 1, lettera a), punto 5) del D.lgs. 231-2007, che ha espressamente autorizzato ad adempiere agli obblighi antiriciclaggio di identificazione, anche senza la presenza fisica del cliente, attraverso idonee tecnologie, individuate dalle Autorità di Vigilanza di Settore, tenuto conto dell'evoluzione delle tecniche di identificazione a distanza.

La piena validità legale dei sistemi di identificazione a distanza e di adeguata verifica a distanza basati su tecnologia biometrica per l’adempimento degli obblighi antiriciclaggio, però, è stata, ufficialmente riconosciuta dalla Banca d’Italia, solo con il Provvedimento del 30 Luglio 2019 denominato “Disposizioni in materia di Adeguata Verifica della Clientela per il Contrasto del Riciclaggio e del Finanziamento del Terrorismo”.

Con tale Provvedimento, infatti, la Banca d’Italia, in qualità di Autorità di Vigilanza di Settore Antiriciclaggio, ha ufficialmente autorizzato l’utilizzo di sistemi di identificazione biometrica per lo svolgimento degli obblighi di adeguata verifica a distanza della clientela.

Nonostante il quadro giuridico e normativo italiano relativo all’adeguata verifica a distanza sia ben chiaro e delineato, purtroppo, attualmente sono ancora pochissimi i destinatari della normativa antiriciclaggio (Intermediari Bancari e Finanziari, Professionisti e gli altri Operatori Finanziari e non Finanziari), che hanno provveduto ad innovare e rinnovare i loro sistemi di gestione antiriciclaggio adottando piattaforme web di identificazione a distanza per adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela.

Tale ritardo è dovuto principalmente a:

  • scelte manageriali conservatrici, che prediligono modelli di business tradizionali basati sull’identificazione fisica del cliente svolta per il tramite di dipendenti, collaboratori od agenti
  • assenza di strategie di digitalizzazione
  • carenze di competenze informatiche e digitali del management e del personale dipendente
  • infrastrutture e sistemi informatici obsoleti, che richiedono forti investimenti per essere aggiornati
  • processi commerciali e di vendita non ancora digitalizzati
  • mancanza di una vision sullo scenario economico dei prossimi anni.

Il tasso esponenziale di crescita delle transazioni digitali e le misure per il contenimento ed il contrasto all’emergenza epidemiologica da COVID-19, tuttavia, non lasciano alternative: per sopravvivere è necessario che i destinatari della normativa antiriciclaggio provvedano quanto prima a rivedere i loro modelli di business, a digitalizzare i loro processi e ad adottare piattaforme web per l’identificazione digitale e l’adeguata verifica a distanza della clientela.

Solo chi saprà reagire tempestivamente modificando radicalmente l’approccio al mercato e il processo di gestione del cliente potrà superare positivamente il lungo periodo di discontinuità che ci aspetta nel prossimo biennio.

 

Dr. Eric Falzone – Consulente Antiriciclaggio – Partner EUCS

©EUCS 2020 - Articoli Antiriciclaggio EUCS