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UIF Antiriciclaggio Indicatori di Anomalia Foreign Fighters

Indicatori di Anomalia Foreign Fighters

Con l’obiettivo di rafforzare i presidi di prevenzione e di contrasto del finanziamento del terrorismo, l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) ha emesso un nuovo comunicato per sensibilizzare i destinatari degli obblighi antiriciclaggio previsti dal D.lgs. 231/07 (Commercialisti, Avvocati, Consulenti del Lavoro, Notai, Revisori, Intermediari Finanziari, Agenti Immobiliari…) sulle problematiche antiriciclaggio relative alle modalità di finanziamento dei foreign fighters.

Con il termine foreign fighters si identificano tutti quei soggetti che si recano in uno Stato diverso da quello di propria residenza o nazionalità allo scopo di perpetrare, pianificare, preparare, partecipare ad atti terroristici o fornire e ricevere addestramento terroristico con l’obiettivo, talvolta, di ritornare nello Stato d’origine o di residenza per porre in essere le attività terroristiche pianificate.

Per l’intercettazione di episodi rilevanti di finanziamento del terrorismo tramite foreign fighter, il comunicato UIF antiriciclaggio richiama l’attenzione dei destinatari della normativa antiriciclaggio sull’importanza degli indicatori di anomalia e sulla necessità di un'attenta valutazione di alcune tipologie di operazioni, specie quando esse risultano:

  • improvvise e poco giustificate rispetto all’ordinaria operatività
  • reiterate e concentrate in un ristretto arco temporale
  • di ammontare complessivamente consistente
  • incongruenti rispetto al profilo economico e reddituale del cliente.

Gli indicatori di anomalia relativi ai foreign fighters richiamati dal comunicato UIF antiriciclaggio fanno riferimento a operazioni quali:

  • ricezione di disponibilità finanziarie (anche mediante bonifico o deposito di contante tramite ATM) provenienti da una pluralità di soggetti, soprattutto, se in assenza di relazioni familiari o d’affari
  • raccolta di fondi on line, anche attraverso piattaforme di crowdfunding
  • utilizzo di strumenti di pagamento con valute virtuali
  • prelevamenti di denaro contante per importi consistenti con la finalità di svuotare il conto corrente o di deposito
  • prelevamenti consistenti di denaro immediatamente successivi al loro deposito
  • inconsuete richieste di cambio in valute estere (specie se in dollari americani)
  • inadempienze prolungate nel pagamento di rate di prestiti o di altre forme di finanziamento
  • sottoscrizione di polizze assicurative vita da parte di soggetti di giovane età
  • utilizzo di carte di pagamento o accesso a portali di home banking in aree a rischio geografico (quali, Iraq, Siria, Libia…) e zone limitrofe o di transito
  • acquisto di titoli di viaggio, biglietti aerei o visti on line verso aree a rischio geografico
  • acquisto di beni e servizi utilizzabili in aree a rischio geografico (quali articoli di equipaggiamento militare e di sopravvivenza…)
  • commercio di beni culturali riconducibili ad aree occupate dall’IS
  • operazioni con società petrolifere poco conosciute situate in aree a rischio geografico, che mostrano un’improvvisa ed elevata disponibilità di petrolio e gas naturale
  • utilizzo distorto di organizzazioni non lucrative quali: spese incoerenti rispetto alle attività istituzionali; attribuzione di poteri di spesa a soggetti non appartenenti all’organizzazione; utilizzo di conti intestati a persone fisiche per la gestione di beni dell’organizzazione
  • trasferimento anomalo di fondi tramite money transfer.

Il comunicato UIF antiriciclaggio sottolinea che in caso di operazioni sospette riconducibili ad uno dei suddetti indicatori di anomalia per foreign fighters, i destinatari della normativa antiriciclaggio sono tenuti a:

  • acquisire informazioni approfondite e aggiornate sul profilo del cliente
  • verificare la presenza del nominativo del cliente o dei soggetti ad esso collegati nelle “liste antiriciclaggio a rischio di finanziamento del terrorismo”
  • prendere conoscenza di eventuali indagini o processi penali per circostanze attinenti al terrorismo a carico del cliente
  • valutare la riconducibilità del cliente ad ambienti estremisti o radicalisti

Ove ricorressero gli estremi di un’operazione sospetta, i destinatari della normativa antiriciclaggio hanno l’obbligo di effettuare tempestivamente una segnalazione antiriciclaggio per la categoria foreign fighter alla UIF ai sensi dell’art. 41 del D.lgs. 231/07.

I soggetti destinatari degli adempimenti antiriciclaggio, hanno, inoltre, l’obbligo di sensibilizzare il personale dipendente e i propri collaboratori sugli indicatori di anomalia per foreign fighters mediante corsi di formazione antiriciclaggio periodici specialistici.

Si rammenta che la violazione degli obblighi di formazione antiriciclaggio previsti dall’art. 54 del D.lgs. 231/07 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 10.000 a € 200.000, mentre la violazione degli obblighi di segnalazione antiriciclaggio previsti dall’art. 41 del D.lgs. 231/2007 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dall'1% al 40% dell’importo dell'operazione non segnalata.

Dr. Eric Falzone – AML Compliance Advisor – Partner EUCS

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