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Legge Delega IV Direttiva Antiriciclaggio

Legge Delegazione IV Direttiva Antiriciclaggio

Con la Legge 12 Agosto 2016, n. 170 (Legge di Delegazione Europea 2015) il Parlamento ha delegato il Governo a recepire, con uno o più decreti legislativi, la IV Direttiva Antiriciclaggio (Direttiva UE 2015/849).

Nell'esercizio della delega, il Governo è tenuto a seguire una serie di principi e criteri direttivi definiti dalla Legge di Delegazione Europea 2015 al fine di garantire una corretta attuazione delle disposizioni previste dalla IV Direttiva Antiriciclaggio.

Le principali novità previste dalla IV Direttiva Antiriciclaggio, che dovranno obbligatoriamente essere introdotte dal Governo in Italia, entro il 26 Giugno 2017, sono le seguenti:

  • il Comitato di Sicurezza Finanziaria avrà il ruolo di organismo preposto all'analisi nazionale del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e alle relative strategie per farvi fronte.
  • le pubbliche amministrazioni dovranno effettuare accurate analisi dei rischi antiriciclaggio e dovranno adottare idonei presidi finalizzati alla prevenzione e al contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
  • i soggetti destinatari degli obblighi stabiliti dalla IV Direttiva Antiriciclaggio (intermediari finanziari, commercialisti, avvocati, notai, consulenti del lavoro…) dovranno adottare efficaci strumenti per l'individuazione e per la valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo a cui sono esposti nell'esercizio della propria attività e dovranno predisporre misure di gestione e di controllo proporzionali al rischio riscontrato e ai risultati emersi dall’analisi dei rischi antiriciclaggio nazionale svolta dal Comitato di Sicurezza Finanziaria.
  • l’elenco dei soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio sarà ampliato includendo nuove categorie come previsto dalla quarta direttiva antiriciclaggio.
  • la definizione di persone politicamente esposte sarà modificata secondo le disposizioni della quarta direttiva antiriciclaggio.
  • le persone giuridiche dovranno ottenere e conservare informazioni adeguate, accurate e aggiornate sul proprio titolare effettivo e definire idonee sanzioni a carico degli organi sociali per l'inosservanza di tale obbligo.
  • il legale rappresentante delle persone giuridiche dovrà registrare le informazioni relative al proprio titolare effettivo in un’apposita sezione del registro imprese della camera di commercio.
  • le informazioni relative al titolare effettivo registrate nel registro imprese saranno accessibili a: autorità competenti per finalità di antiriciclaggio e contrasto all’evasione fiscale; soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio secondo quanto previsto dalla IV direttiva antiriciclaggio previo espresso accreditamento; altri soggetti titolari di un interesse legittimo previa apposita richiesta.
  • i trustee dovranno sempre dichiarare di agire in veste di trustee in occasione dell'instaurazione di un rapporto professionale o dell'esecuzione di una prestazione professionale.
  • i trustee dovranno ottenere e conservare informazioni adeguate, accurate e aggiornate sul titolare effettivo (identità del fondatore, del trustee, del guardiano, dei beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo effettivo sul trust) e registrarle in un’apposita sezione del registro imprese della camera di commercio.
  • i prestatori di servizi relativi a società e trust, diversi dai professionisti (commercialisti, avvocati, notai e consulenti del lavoro), saranno sempre assoggettati agli obblighi previsti dalla IV Direttiva Antiriciclaggio e dovranno garantire adeguati requisiti di professionalità e di onorabilità.
  • gli esercenti attività di assicurazione sulla vita e di altre forme di assicurazione legate a investimenti dovranno adottare misure di adeguata verifica della clientela, secondo quanto specificato dalla quarta direttiva antiriciclaggio, oltre che per il cliente e il titolare effettivo anche per i beneficiari del contratto di assicurazione e dell'effettivo percipiente della prestazione liquidata.
  • tutte le attività di compravendita all'ingrosso e al dettaglio di oggetti in oro e di preziosi (anche usati) saranno soggette alla piena tracciabilità e alla registrazione delle operazioni di acquisto e di vendita e dei mezzi di pagamento utilizzati.
  • l’Organismo competente per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi dovrà istituire un registro informatizzato relativo ai rapporti contrattuali degli agenti in attività finanziaria del settore money transfer.
  • la UIF avrà accesso immediato alle informazioni finanziarie, amministrative e alle informazioni investigative e coopererà con le FIU di altri Stati anche mediante lo scambio reciproco di dati e informazioni.
  • le sanzioni penali per la violazione delle disposizioni della quarta direttiva antiriciclaggio saranno innalzate ad un massimo di 3 anni di reclusione e di € 30.000 di multa e potranno essere applicate ai membri dell'organo di gestione e alle altre persone fisiche titolari di poteri di amministrazione, direzione o controllo in caso di persona giuridica.
  • saranno introdotte sanzioni interdittive temporanee fino a cinque anni e sospensione e revoca dell’abilitazione e/o delle autorizzazioni concesse.
  • le sanzioni amministrative pecuniarie saranno aumentate fino al doppio dell'importo dei profitti ricavati dalle violazioni accertate con un minimo di € 1.000.000.

Dr. Eric Falzone – Consulente Antiriciclaggio – Partner EUCS

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