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Nuovo Limite Pagamento Contanti

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A partire dal 01 Gennaio 2016 entra in vigore, ai fini antiriciclaggio, il nuovo limite pagamento contanti.

L’art. 898 della Legge 28 Dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) ha, infatti, modificato l’art. 49 comma 1 del D.lgs. 231/07 innalzando la soglia del limite pagamento contanti da € 1.000 a € 3.000.

Dal 2016, pertanto, è vietato il trasferimento di denaro contante, di libretti di deposito bancari o postali al portatore, di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a tremila euro.

Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori a tremila euro, che appaiano artificiosamente frazionati.

Ai fini del rispetto della normativa antiriciclaggio, il trasferimento di denaro in contante per importi superiori a euro tremila deve essere eseguito esclusivamente per il tramite di Banche, di Poste Italiane S.p.A. e di Istituti di Moneta Elettronica e di Pagamento.

L’art. 899 della Legge di Stabilità 2016 fissa il limite pagamento contanti a tremila euro anche per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta svolta da soggetti esercenti attività professionale di cambiavalute.

Il nuovo limite pagamento contanti si applica a tutte le persone fisiche, le persone giuridiche, gli enti e le associazioni con esclusione dei soggetti che prestano servizi di rimessa di denaro (Transfer Money) e delle Pubbliche Amministrazioni, per i quali il limite pagamento contanti rimane a mille euro.

In particolare l’art. 904 della Legge di Stabilità impone alle Pubbliche Amministrazioni l’obbligo di procedere alle operazioni di pagamento degli emolumenti a qualsiasi titolo erogati di importo superiore a mille euro, esclusivamente mediante l’utilizzo di strumenti telematici di pagamento.

Permane, infine, il limite pagamento contanti di € 1.000 per gli assegni bancari, gli assegni postali, gli assegni circolari, i vaglia postali, i vaglia cambiari, i libretti di deposito bancari al portatore e i libretti di deposito bancari al portatore.

Pertanto gli assegni bancari, postali, circolari e i vaglia postali e cambiari emessi per importi pari o superiori a mille euro dovranno ancora riportare sempre l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.

Per la violazione del nuovo limite contanti il D.lgs. 231/07 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria dall'1% al 40% dell'importo trasferito con un minimo di € 3.000 per ogni soggetto che effettua l’operazione.

In caso di violazione del limite pagamento contanti, i destinatari della normativa antiriciclaggio (Commercialisti, Revisori, CED, Consulenti del Lavoro, Avvocati, Notai, Agenti Immobiliari, Banche, Assicurazioni, Intermediari Finanziari e Società di Recupero Crediti) che non effettuano entro trenta giorni la comunicazione della violazione del limite contante al Ministero dell'Economia e delle Finanze per la sua contestazione, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria dal 3% al 30% dell'importo trasferito con un minimo di € 3.000.

Dr. Eric Falzone – Law Compliance Advisor – Partner EUCS