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Obblighi Antiriciclaggio Visto di Conformità

Obblighi Antiriciclaggio Visto di Conformità

A seguito delle indicazioni fornite dalla UIF e dal Comandante Generale della Guardia di Finanza Giuseppe Zafarana, in audizione davanti alla Commissione Finanze della Camera, in merito alle frodi connesse alla cessione di crediti fiscali, con il Decreto-Legge 16 febbraio 2023, n. 11 il Governo ha provveduto ad apportate alcune modifiche urgenti all'articolo 121 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio).

Secondo le indicazioni fornite dal Comandante Generale Zafarana, infatti, le frodi connesse alla cessione di crediti fiscali relative alle pratiche Bonus Facciate, Ecobonus e Superbonus hanno generato un mancato gettito per evasione fiscale pari a circa € 90 miliardi.

A seguito degli accertamenti effettuati negli ultimi due anni, inoltre, la Guardia di Finanza ha provveduto a sequestrare oltre € 3,7 miliardi di crediti d’imposta inesistenti ottenuti con il coinvolgimento di Professionisti che avevano apposto il Visto di Conformità in assenza del rispetto degli obblighi antiriciclaggio e delle prescrizioni dell’Agenzia delle Entrate.

Già lo scorso anno, la UIF con la Comunicazione dell'11 Aprile 2022 aveva provveduto evidenziare tale criticità, precisando che il problema delle frodi non era determinato tanto dai bonus di riferimento, ma quanto dalla cedibilità ripetuta dei crediti fiscali; infatti, i crediti riconosciuti dal Decreto Rilancio sono cedibili in via anticipata rispetto alla dichiarazione fiscale e con minori formalità rispetto a quelle previste per le cessioni dei crediti IVA.

Pertanto, con il D.L. 11/23 il Governo ha provveduto a modificare l’art. 121 del Decreto Rilancio introducendo con l’6-bis i seguenti obblighi che vedono coinvolti i Professionisti che partecipano alle operazioni di cessione dei crediti fiscali:

  • Apposizione del Visto di Conformità da parte di un Professionista Abilitato che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione sulle spese sostenute per le opere.
  • Attestazione Antiriciclaggio rilasciata dal Professionista Abilitato che ha apposto il Visto di Conformità che confermi la corretta osservanza degli obblighi antiriciclaggio di cui agli articoli 35 e 42 del Decreto Legislativo n. 231 del 2007.

Con l’entrata in vigore del D.L. 11-2023, dunque, i Professionisti sono obbligati a rilasciare una Attestazione di Conformità Antiriciclaggio che confermi:

  • di aver rispettato l’obbligo previsto dall’art. 35 del D.lg. 231/2007 di Segnalazione di Operazione Sospetta (SOS) nel caso di sospetto di operazioni di riciclaggio o di attività criminose correlate alla cessione dei crediti fiscali
  • di aver rispettato l’obbligo previsto dall’art. 42 del D.lg. 231/2007 di astensione dall'eseguire la prestazione professionale nel caso di impossibilità oggettiva di effettuare l'Adeguata Verifica dei Clienti che richiedono il Visto di Conformità.

La reale novità normativa, dunque, consiste nell’Obbligo Antiriciclaggio di Adeguata Verifica della Clientela e di Predisposizione del Fascicolo Antiriciclaggio anche per i Clienti per i quali si ottiene l’incarico professionale di apposizione del Visto di Conformità.

Le prescrizioni indicate dalla UIF con la Comunicazione dell'11 Aprile 2022 e i suddetti nuovi obblighi di legge, infatti, fanno rientrare a pieno titolo le pratiche di apposizione del Visto di Conformità per la cessione di crediti fiscali tra gli incarichi professionali ad alto rischio di riciclaggio, con la conseguente necessità di un’adeguata verifica rafforzata.

Risulta evidente, pertanto, la completa non applicabilità della Regola Tecnica 2.1 delle Linee Guida Antiriciclaggio del CNDCEC, che considera l’apposizione del Visto di Conformità una prestazione a rischio “non significativo”.

Infine, il D.L. 11/23, introducendo all’art. 121 del Decreto Rilancio il nuovo art. 6-ter, ha imposto alle Banche l’obbligo di rilasciare ai Clienti che acquistano crediti di imposta un’attestazione di possesso di tutta la documentazione prevista dall’art. 6-bis, tra cui il Visto di Conformità e l’Attestazione Antiriciclaggio di un Professionista Abilitato.

Per tale motivo da qualche giorno le Banche hanno iniziato a richiedere ai Professionisti l’Attestazione di Osservanza degli Obblighi Antiriciclaggio al fine di verificare la correttezza della documentazione relativa alle opere che hanno originato il credito di imposta.

Al fine di non incorrere nel rischio di ingenti Sanzioni Amministrative e pesanti Sanzioni Penali relative al rilascio di mendace Visto di Conformità, di infedele Attestazione e/o di mancato rispetto degli Obblighi Antiriciclaggio è necessario che tutti i Professionisti che hanno accettato incarichi professionali di apposizione del Visto di Conformità per la cessione di crediti fiscali provvedano tempestivamente a svolgere l’attività di adeguata verifica della clientela e di predisposizione del Fascicolo Cliente, anche avvalendosi di società esterne di Servizi Outsourcing Antiriciclaggio, nel caso in cui non possano disporre in tempi brevi di personale aggiuntivo specializzato, di apposite banche dati e di software antiriciclaggio.

Dr. Eric Falzone – Consulente Antiriciclaggio – Partner EUCS

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