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COVID-19: Reati contro la PA e Persona Politicamente Esposta (PEP)

Persona Politicamente Esposta

L’attuale situazione di emergenza sanitaria derivante dalla pandemia da COVID-19 espone il sistema economico-finanziario italiano al rischio di nuovi e rilevanti reati contro la pubblica amministrazione connessi al settore degli appalti pubblici, dei finanziamenti, delle sovvenzioni e delle forniture di beni e servizi.

Per tale motivo, il 20 Ottobre 2020, il Comandante Generale della Guardia di Finanza, Giuseppe Zafarana, in audizione davanti alle Commissioni riunite Giustizia e Finanze ha dichiarato che per tutto il periodo della pandemia saranno intensificati i controlli e gli accertamenti antiriciclaggio in coerenza con il quanto previsto nel piano d'azione per la politica integrata dell'Unione in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo.

In particolare, ha evidenziato che sono già stati attivati e in corso più di 2000 accertamenti antiriciclaggio a cui ne seguiranno moltissimi altri nei prossimi mesi al fine di prevenire i reati connessi alla pandemia da COVID-19 e tutelare il sistema economico e finanziario italiano.

In questo contesto è necessario che i destinatari della normativa antiriciclaggio (Intermediari Bancari e Finanziari, Assicurazioni, Professionisti, Pubblica Amministrazione…) operino in maniera coesa e prestino particolare attenzione alle operazioni poste in essere da persone politicamente esposte (PEP) al fine di ridurre al minimo il rischio di riciclaggio derivante da reati contro la pa connessi alla pandemia da Covid-19.

L’art. 1 comma 2) lettera dd) del D.lgs. 231-2007 definisce “Persona Politicamente Esposta (PEP)” la persona fisica che occupa o ha cessato di occupare, da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari (genitori, coniuge, convivente, figli e loro coniugi…) e coloro con i quali intrattiene notoriamente stretti rapporti d’affari (soci, partner, procuratori…).

Considerato l’elevato rischio di riciclaggio che comporta la presenza di una persona politicamente esposta (PEP) dovuto alla maggiore probabilità che possano essere perpetrati reati contro la pubblica amministrazione, il D.lgs. 231-2007, le Linee Guida Antiriciclaggio delle Autorità di Vigilanza di Settore (es: Consob, IVASS, OAM e ADM), le Regole Tecniche degli Organismi di Autoregolamentazione (Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili, Ordine dei Consulenti del Lavoro, Ordine degli Avvocati e Ordine dei Notai) e la Comunicazione della UIF del 16 Aprile 2020 in materia di prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria connessi con l’emergenza da Covid-19, impongono ai destinatari della normativa antiriciclaggio l’obbligo di procedere ad un’adeguata verifica rafforzata prima di accettare o dare avvio a rapporti continuativi, prestazioni professionali o operazioni con persone politicamente esposte (PEP).

L’art. 19 comma 19 lettera c) del D.lgs. 231-2007, in materia di adeguata verifica della clientela, e l’art. 25 comma 4) del D.lgs. 231-2007 in materia di adeguata verifica rafforzata, infatti, impongono ai soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio di adottare adeguate procedure per determinare se il cliente sia una persona politicamente esposta e per verificare se le informazioni fornite dal cliente in materia di pep antiriciclaggio siano compatibili con le informazioni autonomamente acquisite in sede di adeguata verifica.

La verifica delle persone politicamente esposte deve essere effettuata sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente anche facendo ricorso a banche dati esterne che contengano una lista persone politicamente esposte aggiornata (Lista PEP).

Al fine di mitigare il rischio di riciclaggio derivante da reati contro la pubblica amministrazione e di tutelare il sistema economico e finanziario italiano da reati connessi alla pandemia da Covid-19, la UIF, con il Comunicato del 16 Aprile 2020, ha imposto ai destinatari della normativa antiriciclaggio di rafforzare i propri presidi antiriciclaggio e di svolgere approfonditi controlli sulle persone politicamente esposte (PEP).

Pertanto, i destinatari della normativa antiriciclaggio sono tenuti ad adottare idonee procedure di adeguata verifica rafforzata che prevedano il riscontro e la presenza di tutti i soggetti da identificare (cliente, esecutore e titolari effettivi) in liste pep antiriciclaggio e liste antiterrorismo.

In caso di mancata verifica di una persona politicamente esposta si potrà incorrere in pesanti sanzioni penali (reclusione da sei mesi a tre anni e multa da € 10.000 a € 30.000) e in ingenti sanzioni amministrative (fino a € 1.000.000) per violazione degli obblighi di adeguata verifica rafforzata e segnalazione operazioni sospette (SOS).

 

Dr. Eric Falzone – AML Compliance Advisor – Partner EUCS

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