Notizie

Obbligo Antiriciclaggio di Verifica Documenti Identità

Verifica Documenti Identità

Il D.lgs. 231-2007 impone ai destinatari della normativa antiriciclaggio il controllo dei documenti di identità acquisiti in fase di identificazione dell’identità del cliente, dei titolari effettivi e dell’eventuale esecutore, al fine di rilevare eventuali ipotesi di reato di falso documentale solitamente indicatrici di potenziali reati di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

I reati di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, infatti, sono solitamente correlati con reati di falso documentale (ex art. 477, 482 e 497-bis c.p.) e di sostituzione di persona (ex art. 494 c.p.), in quanto l’obbiettivo criminale sottostante, oltre ad essere quello di occultare l'origine delittuosa dei fondi (denaro, beni o altre utilità), è anche quello di celare l’identità di chi commette il reato.

Il documento di identità è un “documento certificativo”, costitutivo di diritti a favore del privato e di obblighi a carico della Pubblica Amministrazione, che consente l'esatta identificazione delle persone fisiche e che deve essere obbligatoriamente acquisito in fase di adeguata verifica della clientela da parte dei soggetti obbligati.

Con il termine “documento di identità falso”, in ambito antiriciclaggio, si fa riferimento al falso documentale ovvero ad un documento di identità che rappresenta una realtà non corrispondente al vero, raccolto, utilizzato o conservato nel corso dell’adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela.

In base alle caratteristiche del documento di identità compromesse, il falso documentale può essere, suddiviso in due categorie:

  • Falso Materiale
  • Falso Ideologico

Nel reato di falso materiale è la genuinità del documento di identità ad essere compromessa, a seguito di una contraffazione (ovvero della creazione di un documento di identità falso in origine) o di una alterazione (ovvero della modifica di un documento di identità in origine vero).

Nel reato di falso ideologico, invece, è la veridicità dei dati identificativi contenuti del documento di identità ad essere pregiudicata.

L’art. 19 comma 1) lettera b) del D.lgs. 231-2007 impone ai destinatari della normativa antiriciclaggio (Intermediari Bancari e Finanziari, Professioni, Pubblica Amministrazione…) un obbligo di verifica preliminare del documento di identità acquisito in fase di identificazione al fine di rilevare eventuali ipotesi di falso materiale.

Nel caso sussistano dubbi, incertezze o incongruenze, i destinatari della normativa antiriciclaggio hanno, poi, l’ulteriore obbligo di effettuare un riscontro della veridicità dei dati identificativi contenuti nel documento di identità al fine di rilevare eventuali ipotesi di falso ideologico che possano inficiare le dichiarazioni rese dal soggetto ai sensi dell’art. 22 comma 1) del D.lgs. 231-2007.

La verifica preliminare del documento di identità può essere svolta dai destinatari della normativa antiriciclaggio mediante l’utilizzo di appositivi applicativi software che permettano di effettuare i seguenti controlli sul documento di identità:

  • esame e conferma delle caratteristiche di sicurezza presenti nel documento di identità
  • verifica della presenza di segni o irregolarità indicativi di ipotesi di manomissione del documento di identità
  • controllo del formato, delle dimensioni, dei colori, del testo e dei caratteri al fine di evidenziare ipotesi di contraffazione
  • decodifica e verifica del codice MRZ contenuto nel documento di identificazione.

Il riscontro della veridicità dei dati identificativi contenuti nel documento di identità può essere, invece, effettuato attraverso la consultazione del sistema pubblico per la prevenzione del furto di identità o attraverso il ricorso ad appositi applicativi software che confrontino i dati presenti nel documento di identità con le informazioni contenute in banche dati mondiali confermandone la veridicità.

I destinatari della normativa antiriciclaggio, che nel corso dell'adempimento degli obblighi di adeguata verifica, acquisiscano, utilizzino o conservino documenti di identità falsi relativi al cliente, ai titolari effettivi o all’eventuale esecutore, sono soggetti ad una sanzione penale di reclusione da sei mesi a tre anni ed una multa da € 10.000 a € 30.000.

Relativamente ai suddetti illeciti, i destinatari della normativa antiriciclaggio sono sempre punibili per dolo eventuale qualora non riescano a dimostrare alle Autorità Competenti di aver effettuato una verifica dei documenti di identità rivelatisi falsi, in quanto pur potendo prevedere l’evento, ne hanno accettato le conseguenze e non hanno adottato nessuna misura per verificare la genuinità e veridicità dei documenti di identità raccolti.

Al fine di non incorrere nel suddetto reato, pertanto, i destinatari della normativa antiriciclaggio hanno l’obbligo di adottare idonee misure tecniche (software per il controllo dei documenti di identità) e procedurali (procedure per la verifica dei documenti di identità) per ridurre al minimo i rischi di acquisizione, utilizzo e conservazione di documenti di identità falsi relativi al cliente, titolari effettivi ed eventuale esecutore.

 

Dr. Eric Falzone – AML Compliance Advisor – Partner EUCS

©EUCS 2020 - Articoli Antiriciclaggio EUCS